LECENTOPARTIDELCUORE – ODV
STATUTO
Art. 1 Costituzione
E’ costituita l’organizzazione di volontariato denominata Lecentopartidelcuore ODV, di seguito detta
Associazione.
Art. 2 Natura Giuridica dell’Associazione Lecentopartidelcuore
È scopo e missione istituzionale dell’Associazione Lecentopartidelcuore la costruzione di una società più
giusta e solidale fondata sul riconoscimento e la tutela dei diritti inviolabili della persona attraverso
l’adempimento dei corrispettivi doveri di solidarietà, quale base della convivenza umana.
Lecentopartidelcuore partecipa agli obiettivi universali della pace, dell’educazione, del contrasto
alla povertà, della sicurezza alimentare, del diritto alla salute, della protezione e tutela
dell’ecosistema, della cooperazione tra i popoli, di modelli di consumo responsabili.
Essa fonda la sua attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia,
dell’uguaglianza, del pluralismo, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato, così da
intendersi come tale quella prestata dalle persone in favore della comunità e del bene comune in
modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto ed esclusivamente per
fini di solidarietà.
Lecentopartidelcuore è un’organizzazione di volontariato e opera come articolazione
dell’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (in forma breve ANPAS), rete associativa
Nazionale del Terzo settore ai sensi della legislazione vigente.
Lecentopartidelcuore si avvale in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati in
conformità a quanto previsto dalla vigente legislazione.
Art. 3 Sede
L’Associazione Lecentopartidelcuore ha sede legale e operativa nel comune di Guidonia
Montecelio (Roma). Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere variata la sede, purché la
stessa sia nel Lazio.
Art. 4 Durata
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 5 Finalità ed attività
Sulla base dei Principi dello Statuto Nazionale ANPAS, l’Associazione Lecentopartidelcuore
persegue le seguenti finalità:
a) promozione, organizzazione, coordinamento e gestione del trasporto sanitario e sociale, di
soccorso, di emergenza e di urgenza;
b) promozione, organizzazione, coordinamento e gestione di servizi sociali, sanitari e assistenziali;
c) promozione, organizzazione e coordinamento della donazione di sangue ed organi;
d) promozione, organizzazione, coordinamento e gestione di attività in tutti gli ambiti della
protezione civile;
e) educazione, istruzione e formazione, nonché attività culturali d’interesse sociale con finalità
educativa;
f) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente
e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
g) attività culturali, artistiche o ricreative d’interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di
promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di tutela della propria2
memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale
custodito nell’archivio storico;
h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa
non armata;
i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e
di aiuto reciproco;
l) attività internazionale e cooperazione allo sviluppo previo accordo con ANPAS Nazionale
secondo quanto previsto dall’art. 5 dello Statuto Nazionale.
Per il perseguimento delle proprie finalità, l’Associazione Lecentopartidelcuore può svolgere
iniziative di raccolta fondi e attività diverse da quelle sopra indicate nei limiti e con i criteri
consentiti dall’articolo 6 del Codice del Terzo Settore (CTS) ed eventuali successive modificazioni
ed integrazioni. Può inoltre costituire e partecipare ad enti ed organismi locali, promuovere
partenariati e protocolli d’intesa con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti privati.
Art. 6 Gli associati
Possono aderire all’Associazione tutte le persone fisiche che condividano in modo espresso le
finalità di cui all’art. 5 del presente Statuto e al codice etico di ANPAS. Sono associati volontari
coloro che su domanda, saranno ammessi dal Consiglio Direttivo e parteciperanno in modo attivo a
tutti i servizi di assistenza sanitaria e di collaborazione che verrà a loro richiesto dall’Associazione.
La quota annuale è stabilita dal Consiglio Direttivo ed è a carico degli associati.
Art. 7 Requisiti dell’Associazione
L’Associazione Lecentopartidelcuore deve:
a) costituire movimento d’aggregazione dei cittadini che, mediante la partecipazione intendono
contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività;
b) fondare il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale e
nell’affermazione dei valori di solidarietà popolare;
c) svolgere prevalentemente in favore di terzi una o più attività d’interesse generale di cui
all’articolo 4 dello Statuto Nazionale ANPAS e all’articolo 5 del presente Statuto, avvalendosi in
modo prevalente delle prestazioni personali e gratuite dei volontari associati;
d) fondare la propria struttura sui principi di democrazia enunciati dalla costituzione;
e) impostare la propria organizzazione sull’assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura,
l’elettività e la gratuità delle cariche sociali, e delle prestazioni fornite dai volontari;
f) stabilire i requisiti per l’ammissione di nuovi associati secondo criteri non discriminatori,
coerenti con le finalità perseguite e l’attività d’interesse generale svolta, esplicitando diritti e doveri
degli associati e i criteri di esclusione;
g) utilizzare le risorse prevalentemente a fini di solidarietà;
h) adottare il Codice Etico di ANPAS nei modi e nei termini previsti dal Regolamento Generale e
sottoporsi ai controlli svolti da ANPAS in qualità di rete associativa Nazionale, e dal Comitato
Regionale ANPAS, quale articolazione territoriale della rete, così come previsto dalla nuova
normativa.
Art. 8 Diritti e doveri degli associati
Ogni associato, oltre ai diritti previsti dalla normativa vigente, ha diritto a:
a) partecipare alla vita associativa ed esprimere la propria rappresentanza negli organi istituzionali;
b) essere prontamente informato dai vari livelli sulle iniziative attuate;
c) fruire della tutela e dei servizi realizzati ai diversi livelli;
d) esaminare i libri sociali con istanza scritta indirizzata al presidente dell’Associazione il quale, nei
successivi 15 giorni può limitarne l’accesso per motivate ragioni di riservatezza;
e) essere assicurato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa,
nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione
vigente.
Ogni associato, oltre ai doveri previsti dalla normativa vigente, deve osservare le seguenti regole:
a) rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni degli organi dell’Associazione;
b) pagare la quota sociale nell’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo;
c) svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione
degli scopi dell’Associazione;
d) non può stipulare con l’Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di
lavoro dipendente o autonomo;
e) l’attività svolta non può essere retribuita in alcun modo, al volontario possono essere rimborsate
soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente
stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art. 9 Perdita della qualità di associato
La qualità di associato si perde per:
a) recesso – ogni associato può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento dandone
comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, tale recesso avrà decorrenza immediata, resta fermo
l’obbligo del pagamento della quota associativa per l’anno in corso;
b) morosità – la decadenza per morosità è dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla
data per la quale è previsto l’obbligo del versamento della quota associativa;
c) esclusione – la qualità di associato si perde nel caso in cui l’associato non si adegui al rispetto
delle norme statutarie e regolamentari, ai deliberati degli organi associativi a tutti i livelli, non sia
coerente con gli obiettivi indicati, tenga un comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione,
o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto
associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione
degli addebiti, sentito l’associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di
esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all’interessato, che potrà ricorrere
entro trenta giorni all’Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione
dell’Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere
tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
10. Patrimonio
L’Associazione Lecentopartidelcuore ha un proprio patrimonio, che gestisce in modo autonomo.
Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini
dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è vietata la
distribuzione degli utili in qualunque forma.
11. Entrate
Le entrate dell’Associazione Lecentopartidelcuore sono costituite da:
a) quote annuali degli associati determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
b) contributi volontari di enti pubblici e privati;
c) sovvenzioni;
d) proventi derivanti dalla fornitura di servizi;
e) donazioni e lasciti;
f) rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi;
g) proventi derivanti da attività d’interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
h) proventi derivanti da attività diverse secondo la normativa vigente.
Art. 12 Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e
l’eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli
associati, cinque giorni prima della data stabilita per l’Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla
relazione dei Revisori, qualora nominati.
Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di
gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti
neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi
patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
Art. 13 Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Vice Presidente;
e) Il Presidente Onorario;
f) Il Segretario ed il Tesoriere;
g) Il Collegio dei Revisori dei Conti che opera quale Organo di controllo ai sensi dell’art. 30 del
CTS (Codice del Terzo Settore) ove la nomina di quest’ultimo sia obbligatoria per legge;
h) Il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso
delle spese effettivamente sostenute per le attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti.
Nel caso di dimissioni o rinuncia di una carica associativa, la stessa sarà sostituita dal primo dei non
eletti e se ciò non fosse possibile qualsiasi carica, può essere cooptata dal Consiglio Direttivo ad
eccezione del Presidente, Vice Presidente e Tesoriere.
Art. 14 Convocazione dell’Assemblea degli Associati
L’Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una
volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo
lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata
almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro
15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla
convocazione.
Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate mediante avviso affisso in bacheca o
spedito via mail, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con
altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine.
L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché
l’elenco delle materie da trattare.
Art. 15 Assemblea ordinaria
L’Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell’Associazione. Possono partecipare
all’Assemblea, con diritto di voto, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale.
L’Assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo (completo di nota integrativa e relazione
sulla gestione) e preventivo si tiene entro la fine del mese di aprile di ogni anno.
L’Assemblea ordinaria ha il compito di:
a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali
dell’Associazione;
b) approvare il bilancio consuntivo (completo di nota integrativa e relazione sulla gestione) e
sull’eventuale preventivo;
c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l’eventuale Collegio
dei Revisori dei Conti;
d) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell’associato interessato;
e) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà sottoporre.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno
degli associati e in seconda convocazione, purché non nello stesso giorno, qualora sia presente un
quinto degli associati. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente
dell’Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni
redatti. In mancanza del Presidente l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente, in mancanza di
entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
Art. 16 Assemblea straordinaria
L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza dei tre quarti degli associati.
Delibera in ordine alle modifiche dello Statuto con voto favorevole di almeno la metà più uno dei
presenti. Delibera inoltre in ordine al proprio scioglimento ed alla devoluzione del patrimonio con il
voto favorevole dei tre quarti degli associati.
Art. 17 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli associati. Esso è composto da un minimo di tre
ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati. Tale numero può variare su deliberazione
dell’Assemblea.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al
loro posto l’associato o gli associati che nell’ultima elezione assembleare seguivano nella
graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in
carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il
Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.
Il Consiglio Direttivo elegge e revoca Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di
Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest’ultimi tra i propri membri. Se del caso, con
esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola
persona.
Non è ammessa alcuna forma di compenso ai membri del Consiglio Direttivo per l’attività di
amministrazione svolta a favore dell’Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi e nei limiti
previsti dal presente Statuto.
Art. 18 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque,
almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all’eventuale
preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea degli associati, oppure dietro domanda
motivata di almeno due dei suoi membri.
La convocazione è effettuata mediante avviso affisso in bacheca, o mail, almeno otto giorni prima
della data fissata per la riunione.
L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente,
ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono
svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata
da chi presiede la riunione.
Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando v’intervenga la maggioranza dei suoi
membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal
Segretario.
Art. 19 Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la
promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi
dell’Associazione.
Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
c) amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio
potere al riguardo;
d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio
preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e) adottare uno standard di rendicontazione delle attività sulla base di un modello predisposto da
ANPAS;
f) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle
norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita
dell’Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che
delibererà con maggioranza ordinaria;
g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione;
h) deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;
i) decidere sull’ammissione, la decadenza e l’esclusione degli associati;
j) proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a
terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione.
Art. 20 Il Presidente
Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è
anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente è eletto dal Consiglio
Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Egli convoca e presiede
l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e dà esecuzione alle delibere dell’Assemblea.
Il Presidente in particolare:
a) provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e in particolare
aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi;
c) compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie;
d) eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica,
rilasciando quietanze;
Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di un
altro componente il Consiglio.
Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con
l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
Art. 21 Il Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni
allo stesso attribuite.
Art. 22 Il Presidente Onorario
L’Assemblea dei Soci può nominare, fra i medesimi, un Presidente Onorario, individuandolo tra le
persone che si sono particolarmente distinte per l’impegno assunto e i risultati ottenuti in favore
dell’Associazione. La carica di Presidente Onorario è un titolo onorifico, al di fuori del Consiglio
Direttivo, che non attribuisce alcun potere di gestione o di rappresentanza.
Art. 23 Il Segretario ed il Tesoriere
Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
Al Segretario compete:
a) la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
b) curare la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano
attività di volontariato.
Al Tesoriere spetta il compito di:
a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
b) predisporre il bilancio dell’Associazione.
Art. 24 Il Collegio dei Revisori dei Conti
I Revisori dei Conti sono eletti dall’Assemblea, qualora l’Assemblea stessa lo ritenga opportuno, in
numero di tre e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o
in parte fra persone estranee all’Associazione avuto riguardo alla loro competenza.
Il Collegio dei Revisori elegge al proprio interno un Presidente.
Ai Revisori spetta:
a) il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione;
b) sovrintendere e sorvegliare la gestione e l’andamento dell’Associazione in tutte le sue
manifestazioni ed il rispetto delle norme cui l’Associazione è tenuta, ivi comprese quelle dettate dal
presente Statuto;
c) redigere la relazione ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo da
presentare all’Assemblea.
Art. 25 Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è eletto dall’Assemblea, qualora l’Assemblea stessa lo ritenga opportuno.
Esso è composto da tre membri effettivi, eletti fra i soci, dura in carica tre anni e i suoi componenti
sono rieleggibili. Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell’Assemblea, elegge nel
proprio seno il Presidente. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.
Il Collegio dei Probiviri delibera sui ricorsi presentati dagli associati.
Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell’Associazione o tra gli stessi associati e
procede, previamente alle decisioni e al tentativo di conciliazione delle parti.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente
dell’Associazione e sono inappellabili.
Art. 26 Scioglimento
In caso di scioglimento dell’Associazione, previo parere di legge, il suo patrimonio è destinato ad
ANPAS Nazionale secondo quanto previsto dallo Statuto Nazionale.
Art. 27 Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia allo Statuto Nazionale ANPAS, al
Regolamento Generale dell’ANPAS ed alle leggi e norme vigenti.